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L'associazione "Namastè International Community" rappresenta un faro di speranza e positività nel panorama sociale odierno. Nata il 18 febbraio 2016 con l'ambizioso obiettivo di diffondere conoscenza, altruismo, felicità e scambio di saperi, l'associazione ha costruito una solida rete di persone unite da veri ideali etici, altruistici e di condivisione. L'amore per la natura, l'ambiente e ogni essere vivente permea ogni attività dell'associazione. Il "Progetto 21" , il "Progetto "Scuola del fai da te" e il progetto Fotovoltaico Fai da te" sono solo tre esempi dei numerosi progetti di utilità sociale promossi da Namastè. Attraverso incontri, seminari, viaggi, social network di qualità e laboratori didattici presso le sedi degli associati l'associazione sensibilizzare un numero sempre crescente di persone su temi quali la cooperazione,l' altruismo il rispetto per l'ambiente, il riciclo creativo, il bricolage, il fotovoltaico fai da te, la consapevolezza energetica e la gestione olistica delle energie (mente, corpo, ambiente e spirito). L'invito a unirsi a questa community virtuosa è rivolto a tutti vicini e lontani: Collabora con noi: metti a disposizione le tue energie e il tuo entusiasmo per supportare i progetti in corso. Sostenici a distanza: dona materiali o contributi economici per alimentare la crescita dell'associazione. Proponi i tuoi progetti: condividi le tue idee e dai vita a nuove iniziative in linea con la mission di Namastè. Diventa socio: diventa parte attiva della community e partecipa attivamente alle sue attività. Fai il social promoter: diffondi i valori e gli obiettivi dell'associazione attraverso i social network. Crea dei gruppi nella tua città: diventa un punto di riferimento per la community locale. Metti in campo le tue abilità: condividi i tuoi talenti e le tue competenze per arricchire la community. Iscriviti al sito web di Namastè per rimanere sempre aggiornato sugli eventi e sulle iniziative in programma NAMASTECOMMUNITY.IT Ogni associato, con il suo contributo di idee, consigli, doti, competenze, progetti, tempo, fede e cuore, alimenta la crescita di quaesta "Community di Vera Fratellanza" per un futuro migliore. Namastè International Community: è un esempio di come il cambiamento positivo sia possibile, a partire dall'unione di individui che credono in un futuro migliore. Dal 18 Febbraio 2024 quota associativa di soli 10 euro annuali per dare una possiblilità a tutti. Prova a fare Domanda di ammissione se l' esito sarà positivo riceverai risposta entro 7 giorni e potrai anche tu creare un mondo migliore.
Ogni associato mette in campo o in condivisione le proprie Idee, Consigli, Doti, Competenze, Progetti, Tempo, Fede e Cuore per realizzare una vera e propria Community di Vera Fratellanza. Questo si chiama Altruismo, Cooperazione, Lungimiranza e Amore per il Prossimo . CODICE FISCALE 93048950161 LIBERA DONAZIONE SU BANCO BPM CODICE IBAN: IT30A0503453291000000002150 - Intestato a: Namaste International Community Aps - CAUSALE: Libera donazione INFO: WHATSAPP 3202181316

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ENTE DI TERZO SETTORE

1 Attività di interesse generale - classificazione ICNPO : ADDESTRAMENTO, AVVIAMENTO PROFESSIONALE E INSERIMENTO LAVORATIVO 2 Attività di interesse generale - classificazione ICNPO : PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 3 Attività di interesse generale - classificazione ICNPO : ALTRI 4 Attività di interesse generale - classificazione ICNPO : PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA COLLETTIVITA' 5 Attività di interesse generale - classificazione ICNPO : ATTIVITA' RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE 6 Attività di interesse generale - classificazione ICNPO : CULTURA E TEMPO LIBERO 7 Attività di interesse generale – art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017: Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo 8 Attività di interesse generale – art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017: Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso 9 Attività di interesse generale – art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017: Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata 10 Attività di interesse generale – art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017: Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo 11 Attività di interesse generale – art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017: Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 12 Attività di interesse generale – art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017: Educazione, istruzione e formazione professionale, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

lunedì 29 maggio 2023

Cercasi esperto per compilazione Runts

 


Cercasi esperto o esperta  con esperienza nei registri Runts per la nostra associazione Namaste International Community Aps Ets.


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l Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sostituisce, dal 23 novembre 2021, i registri delle Associazioni di promozione sociale, delle Organizzazioni di volontariato e l’anagrafe delle ONLUS precedentemente previsti.
Gli enti del Terzo settore possono accedervi con lo SPID o la CIE, mentre per la gestione dei documenti è necessario usare la PEC e la firma digitale (modalità CADES).

Cos’è il RUNTS
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha istituito il RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Per Terzo Settore, si indica l’insieme degli enti che operano al di fuori del primo settore (quello pubblico, rappresentato dalla PA e dallo Stato) e del secondo settore (quello commerciale, costituito dal “mercato”, cioè dalle imprese il cui fine principale è la realizzazione del profitto).
Il nuovo registro telematico – attivo dal 23 novembre 2021 e di fatto uno dei pilastri della riforma del Terzo Settore – ha sostituito, in modo graduale (a partire da un primo un processo di trasmigrazione pressoché automatico al Registro di talune categorie di Enti) i registri delle APS, delle ODV e l’anagrafe delle ONLUS previsti dalle precedenti norme di settore, per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti. In particolare, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri sono state iscritte nel RUNTS senza soluzione di continuità.

A cosa serve il RUNTS?
Il RUNTS mira ad assicurare la piena trasparenza degli ETS attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti, in particolare, mettendo in grado:

i cittadini di conoscere le caratteristiche fondamentali degli Enti del Terzo Settore;
le organizzazioni iscritte di beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa.
I primi soggetti interessati all’iscrizione nel RUNTS sono dunque gli stessi enti del Terzo settore, che possono avere differenti caratteristiche e forme giuridiche, passando dalle associazioni alle fondazioni, dagli enti societari ai comitati e agli enti religiosi, tenendo conto che non tutte le forme giuridiche che accedono al RUNTS possono accedere a tutte le sezioni.
L’iscrizione al RUNTS rappresenta quello che in termini giuridici è un caso di “pubblicità costitutiva”, in quanto l’iscrizione nel registro è requisito necessario per la produzione di effetti giuridici: il Codice del Terzo Settore prescrive l’obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel RUNTS e di indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Più in particolare, l’iscrizione al RUNTS:

consente di acquisire la qualifica di ente del Terzo settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di organizzazione di volontariato (ODV), associazione di promozione sociale (APS), ente filantropico, rete associativa;
dà diritto di accedere alle agevolazioni previste per il Terzo settore, anche di natura fiscale,
dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
consente di accedere al 5 per mille e, per specifiche tipologie di ETS, a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
permette di acquisire la personalità giuridica, negli specifici casi previsti dalla legge.
All’opposto, non possono utilizzare la denominazione di “Ente del Terzo settore” o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.

Chi gestisce il RUNTS?
Il RUNTS è un registro pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni. È gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, dagli Uffici Regionali e dagli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione nonché presso le Province autonome di Trento e Bolzano.
Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal D.M. 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati.

Chi può iscriversi al RUNTS?
In generale, possono chiedere di iscriversi al RUNTS le organizzazioni non profit in possesso dei requisiti per diventare ente del Terzo settore: “possono accedere al RUNTS tutti gli enti di carattere privato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” (espressione che riassume le 26 attività di interesse generale indicate all’art. 5 del Codice del Terzo Settore).
Più in dettaglio, quindi, possono iscriversi al RUNTS:

le organizzazioni di volontariato (ODV),
le associazioni di promozione sociale (APS),
gli enti filantropici,
le reti associative,
le associazioni riconosciute o non riconosciute,
le società di mutuo soccorso che non hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese,
le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l’iscrizione al RUNTS e accedere ai relativi benefici adottando e depositando presso il Registro un regolamento che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse generale secondo le previsioni del Codice del Terzo settore e del decreto ministeriale attuativo.

Come è strutturato il RUNTS?
Il Registro è articolato in 7 Sezioni che riflettono le categorie dei soggetti interessati (sono le 7 sezione disponibili per l’iscrizione: ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del Terzo settore).
Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso che gestiscono fondi sanitari integrativi o superano 50.000 euro annui di contributi associativi devono iscriversi nella sezione speciale del Registro imprese (RI); gli atti e le informazioni iscritti nel RI sono comunque consultabili attraverso il RUNTS.

Cosa serve per accedere al RUNTS?
Per accedere al portale telematico e gestire le pratiche, le organizzazioni devono dotarsi di alcuni strumenti di comunicazione digitali.
Per l’accesso alla piattaforma, devono scegliere tra:

SPID (sistema pubblico di identità digitale);
carta d’identità elettronica (CIE).
Per gestire i documenti richiesti:

PEC (posta elettronica certificata) e firma digitale (modalità CADES).
Confermando la sempre maggiore importanza attribuita a questo strumento per lo scambio di informazioni con la PA, la PEC è necessaria per ricevere e inviare specifiche comunicazioni all’Ufficio.
I documenti devo essere sempre inviati in formato .pdf, sottoscrivendoli con la firma digitale del referente che ha inoltrato la richiesta di iscrizione, riconducibile tramite codice fiscale. Il file deve essere inviato senza modificarne il nome.

Come ci si iscrive?
Può accedere alla piattaforma online per le richieste di iscrizione solo il legale rappresentante dell’organizzazione.
Il portale web mediante il quale si deve presentare l’istanza di iscrizione al RUNTS è raggiungibile cliccando sul banner nella homepage del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali o direttamente all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/.
Per iscriversi al Runts si deve:

accedere tramite SPID o CIE al sistema,
compilare i campi obbligatori richiesti,
caricare i documenti richiesti in formato pdf,
attendere la ricevuta dell’ufficio (in pdf),
firmare digitalmente la ricevuta,
inviarla nuovamente all’ufficio.
All’atto dell’iscrizione ogni ente dovrà scegliere in quale delle 7 sezioni disponibili iscriversi, tenendo conto sia del modello organizzativo, sia dell’attività svolta, a meno che i requisiti non corrispondano ad altra sezione: in questa ipotesi, l’ufficio suggerirà una diversa collocazione dell’ente.
Al termine della procedura di iscrizione, l’ente riceve una PEC di conferma dell’avvenuta ricezione.
L’ufficio deve rispondere entro 60 giorni dalla presentazione della domanda: se la risposta non arriva entro tale termine, la richiesta si intende accolta.

Quali elementi indicare?
Il soggetto che richiede l’iscrizione nel RUNTS deve indicare la sezioni cui l’ente intende iscriversi, riportando i dati relativi all’ente e quelli dei soggetti che ricoprono cariche sociali. In particolare, devono essere indicati:

denominazione (nome dell’associazione);
forma giuridica (APS, Odv, etc);
sede legale e le eventuali sedi secondarie;
data di costituzione;
oggetto dell’attività di interesse generale (cioè le attività che l’ente intende svolgere, tra quelle previste tassativamente dall’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore);
codice fiscale o partita IVA;
il possesso della personalità giuridica;
il patrimonio minimo (se disponibile);
generalità del rappresentante legale (nelle associazioni, il presidente);
generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali (nelle associazioni, i membri del direttivo).
Quali documenti allegare?
Si dovranno allegare:

atto costitutivo e statuto adeguato;
ultimo bilancio.


A cura di Wolters Kluwer
FONTE: https://www.aruba.it/magazine/firma-digitale/terzo-settore-runts-accesso-con-spid-e-documenti-da-gestire-via-pec-e-firma-digitale.aspx?utm_source=W4622-firma-digitale-RUNTS&utm_medium=internal-dem&utm_campaign=Arubamagazine

 




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