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Le opportunità per chi Coopera in gruppo per un mondo migliore sono molte.. peccato che pochi lo sanno o non gli viene detto..(Raymond Bard)
Utilizzo agevolato dei locali per le APS del Terzo Settore
Il Codice indica che, per gli Enti del Terzo settore è consentito lo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale presso la propria sede anche temporanea, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; per usufruire di questa agevolazione le attività istituzionali non devono avere carattere produttivo.
Viene inoltre consentito di ottenere incomodatodallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali beni immobili e mobili di proprietà delle stesse ma non utilizzati.
La cessione in comodato ha una durata massima di trent’anni, nel corso dei quali l’ente concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.
Eccezione viene fatta per le imprese sociali che non possono usufruire di tale agevolazioni in ragione della specificità delle stesse e per evitare situazioni distorsive della concorrenza con altre tipologie di imprese.
I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l’uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono seguenti attività: – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; – organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso – riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
La concessione può essere data con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese dell’ETS che l’ha ricevuta in concessione, anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento delle attività sopra indicate.
La concessione d’uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l’apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Le concessioni potranno essere assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.
Cerca e Leggi l’art. 71 del Decreto Enti del Terzo Settore
Una delle condizioni necessarie per assumere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) è quella di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che possono essere qualificate “di interesse generale” sono elencate dalla normativa di riferimento. L’elenco (aggiornabile) delle 26 tipologie spazia dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente, dall’housing all’agricoltura sociale e al commercio equo.
La corretta individuazione di tali attività e le modalità di svolgimento delle stesse (a titolo gratuito o oneroso) è fondamentale anche al fine di qualificare come commerciale o non commerciale, in primis, la singola attività di interesse generale e, di conseguenza, l’Ets nel suo complesso.
Gli Ets possono esercitare anche attività diverse da quelle generali, a patto che l’atto costitutivo o lo statuto lo consenta e che tali attività risultino essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e siano dunque funzionali a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ets.
Le attività secondarie sono individuate con decreto ministeriale, in base al rapporto tra l’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale.
Gli Ets possono svolgere le seguenti attività di interesse generale, previste dall’articolo 5 del codice del Terzo settore:
Tale elenco può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le attività di interesse generale individuate dall’ente devono essere obbligatoriamente indicate nello statuto: al fine di ricondurle in modo immediato a quelle elencate dall’articolo 5 del Codice è possibile riportare per intero il testo delle singole lettere lì riportate.
* fanno riferimento a una specifica normativa.
Tutti gli Ets, con le rispettive differenze per imprese sociali e cooperative sociali.
Le imprese sociali possono svolgere tutte le attività di interesse generale elencate, con l’aggiunta del microcredito ma ad esclusione della:
Nel caso dell’impresa sociale, si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale.
Diversamente, le cooperative sociali, possono svolgere le attività indicate dalla normativa di riferimento, in particolare:
Le attività di interesse generale devono essere indicate nello statuto.
La natura secondaria e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale deve essere documentata dall’organo di amministrazione nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Un’altra attività fondamentale che gli Ets possono realizzare è quella di raccolta fondi. Il legislatore della riforma definisce per la prima volta la “raccolta fondi”, identificandola nel “complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale”. A tal proposito, è possibile effettuare la raccolta fondi anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’ente che non svolga, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale perde la qualifica di Ets.
Nella normativa previgente la riforma era presente il riferimento al concetto di “attività di utilità sociale”.
Con la riforma è stata introdotta la locuzione “attività di interesse generale”, formula evidentemente più vicina ai bisogni della società civile e che è stata mutuata dalla definizione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.
Inoltre, rispetto alle attività che erano tipiche delle Onlus, la riforma ha indicato anche l’housing sociale, il commercio equo solidale, la radiodiffusione a carattere comunitaria, l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e l’agricoltura sociale.
https://www.namastecommunity.it/2021/02/esempio-di-statuti-per-associazioni-di.html
L' Associazione di Utilità e Promozione Sociale
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Il cammino consapevole evolutivo è già in atto..
Le persone di buona volontà sono già in cammino..
Devolvere parte del ricavato per progetti di utilità sociale in questi tempi duri è un segno forte di altruismo volontà e voglia di migliorare se stessi e gli altri..
Raymond Bard per Aps Namaste International Community Italy
Quando sarete pronti... Saprete cosa fare ...