DI SEGUITO I DUE FAC-SIMILE
DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE GENERICA E APS RICONOSCIUTE ENTE TERZO SETTORE
FAC- SIMILE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE GENERICA
NOTA BENE:
La presente bozza è puramente indicativa e rappresenta uno schema che ciascun ente può rielaborare secondo le specifiche esigenze.
Ai sensi dell’articolo 16 c.c., lo statuto deve contenere:
la denominazione dell’ente
la sede
l’indicazione dello scopo
il patrimonio
le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione
i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione
=°=°=°
Art. 1
Denominazione - sede
E' costituita un'associazione
denominata “______________________________________”,
con sede in ……………… …………… Via ………………. .
Art. 2
Oggetto sociale
L’associazione non ha fini di lucro.
L’associazione ha lo
scopo di ………………………………………………………
……………………
(indicare il settore di intervento: assistenza sociale o socio sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; cultura …..
Se più settori, specificare quello prevalente).
L’associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
Art. 3
Attività istituzionali
Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l’associazione potrà ……….. (elencare le attività strumentali al perseguimento del fine individuato)
Per lo svolgimento e l’utile realizzazione delle sue attività, l’associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
In via esemplificativa e non tassativa, l’associazione potrà altresì:
stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purchè a carattere di non prevalenza;
svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione;
(…).
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4
Soci
Possono far parte dell’associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l’associazione.
L’adesione all’associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.
I soci si dividono in:
soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’associazione;
soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all’associazione.
Art. 5
Assunzione della qualifica di socio
Per l’assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.
Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.
Art. 6
Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.
Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all’assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
Tutti i soci sono tenuti:
alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
frequentare l’associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l’attività;
al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
Art. 7
Perdita della qualifica di socio
I soci possono essere espulsi o radiati dall’associazione per i seguenti motivi:
quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell’eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell’Associazione;
quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
per indegnità.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall’Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.
I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell’Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri (ove costituito); il ricorso non sospende l’esecutività dell’iniziale espulsione o radiazione.
La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo.
L’associato, pertanto, potrà sempre recedere dall’associazione, qualora non abbia assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno n. _____ mesi prima.
Art. 8
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo; (il Presidente; il Vice Presidente;)
il Collegio dei Revisori legali (facoltativo);
il Collegio dei Probiviri (facoltativo);
Art. 9
Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione.
Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’assemblea è ordinaria e straordinaria.
Le assemblee sono convocate dal Presidente dell’Associazione, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno ……… giorni di preavviso.
L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro …. mesi (indicare il numero dei mesi) dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest’ultimo caso, l’assemblea dovrà aver luogo entro n. ……. giorni dalla data in cui viene richiesta.
L’assemblea in sede ordinaria:
approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Probiviri;
delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
delibera in ordine all’esclusione dei soci;
delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.
L’assemblea in sede straordinaria:
delibera sulle modificazioni del presente statuto;
delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
In seconda convocazione l’assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.
Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (è possibile indicare un quorum costitutivo e deliberativo diverso).
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (previsione inderogabile ai sensi dell’art. 21, c.3, del c.c.).
L’assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario.
In assemblea è ammessa delega, salvo che …… (indicare eventuali casi in cui non si ritiene ammissibile).
Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il presidente dell’assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.
Le deliberazioni assunte dall’assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell’articolo 1.
Le delibere prese dall’assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell’associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
Art. 10
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di …….. membri fino ad un massimo di ……… membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.
Tutti i consiglieri sono eletti dall’Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.
I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario a maggioranza assoluta.
Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell’associazione dai soci promotori-fondatori .
Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica …… anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, rendendo il conto della gestione all’assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione, sottoponendolo all’approvazione dell’assemblea dei soci;
predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall’assemblea dei soci;
deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall’assemblea dei soci;
curare l’organizzazione di tutte le attività dell’associazione;
pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;
adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
nominare il Segretario.
Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno n. …. Consiglieri. In quest’ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.
Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.
Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
In seno al consiglio non è ammessa delega.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.
Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.
Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all’uopo nominato dal Presidente fra i presenti.
Art. 10
Presidente dell’associazione
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione (nonché Presidente dell’Assemblea e del Consiglio direttivo).
Egli rappresenta l’associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.
Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’associazione.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione .
Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:
curare l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
curare l’osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
Art. 12
Vice Presidente dell’associazione
Il Vice Presidente dell’associazione rappresenta l’associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.
Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l’associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.
Art. 11
Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica …. esercizi e può essere confermato; all’atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell’incarico del Segretario.
Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell’ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Egli, in particolare:
provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell’Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.
Art.12
Collegio dei Revisori legali
(Il Collegio dei Revisori legali è un organo eventuale dell’associazione che può essere istituito per volontà dell’assemblea dei soci)
Il Collegio dei Revisori legali è un organo composto di …. membri, nominati dall’Assemblea dei soci (o altro soggetto diverso dal Consiglio Direttivo), tra persone esperte di amministrazione; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell’associazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale
Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo
Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci.
Per l’esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell’associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art.13
Collegio dei Probiviri
L’assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da …. Membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
I membri del collegio durano in carica …. anni e sono rieleggibili.
Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.
Art.14
Gratuità delle cariche
Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo
[Diversamente, nel caso di non gratuità delle cariche, per evitare che si possa configurare una distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione, devono essere individuati i limiti; vedasi ad esempio l’art. 10, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 460/1997].
Art. 15
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione, descritto nell'atto costitutivo/o individuata dall’Assemblea straordinaria con deliberazione n. ___ del ____, del valore di Euro _______ (indicare l’esatta consistenza);
da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo:
da ogni altro bene e diritto di cui l’associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.
Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.
Art. 5
Entrate
Per l’adempimento dei propri scopi l’associazione dispone delle seguenti entrate:
redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 15;
eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.
Art. 14
Bilancio
L’esercizio della Fondazione decorre dal …… al …………… di ogni anno.
Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l’ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell’assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.
Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori, che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui l’associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.
Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro …………………. di ciascun anno.
Art.15
Utili della gestione
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Art.16
Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:
conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei sociindispensabile per il conseguimento dei propri fini;
ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.
In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.
Art.17
Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.
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FAC SIMILE STATUTO DI ASSOCIAZIONE APS
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “_____________________________________ - APS”
Art. 1 - Denominazione e sede
1. È costituita in forma di Associazione di promozione sociale l’Associazione denominata: “________________ Associazione di Promozione Sociale (o APS)” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l’associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L’associazione ha sede legale nel Comune di _________________ e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall’Organo di Amministrazione.
Art. 2 - Finalità
1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
…
Art 3 - Attività di interesse generale
1. L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’ART. 5 del D.lgs. 117/2017 comma 1, lettere:
…
…
…
2. In particolare l’Associazione si propone di:
…
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
4. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai
fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Art. 4 – Attività diverse
1. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 5 – Raccolta fondi
1. L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 6 – Ammissione
1. Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L’Associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall’Organo di Amministrazione.
5. L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di Amministrazione, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l’Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
6. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.
Art. 7 - Diritti e doveri dei soci
1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale, se prevista, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso * o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, pena la decadenza della qualifica di socio (facoltativo).
3. L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
b) di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
c) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
c) versare ogni anno la quota associativa secondo l’importo e nei termini stabiliti dall’Organo di Amministrazione /dall’Assemblea.
Art. 8 - Perdita della qualifica di socio
1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso*, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa annuale (facoltativo, da valutare come si intende procedere per il rinnovo della tessera associativa).
2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all’Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.
3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione stessa. In particolare l’Organo di Amministrazione può deliberare l’esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall’Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell’Organo di Amministrazione che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell’Associazione.
6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Art. 9 - Attività di volontariato
1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall’Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 10 – Organi sociali
1. Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) l’Organo di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli Organi Sociali hanno la durata di __________ esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l’Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso*. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Art. 11 – Assemblea
1. L’Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
2. L’Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati Enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell’Organo di Amministrazione o di altro Organo sociale o a un dipendente.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione dell’Organo di Amministrazione.
8. È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell’identità dell’associato.
Art. 12 - Competenze dell’Assemblea
1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti dell’organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati*;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvare il programma di attività e il preventivo economico** per l’anno successivo;
d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell’Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
g) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dall’Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall’Organo di Amministrazione;
i) fissare l’ammontare del contributo associativo;
j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
Art. 13 - Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell’Organo di Amministrazione.
3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni* prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione**, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
Art. 14 - Validità dell’Assemblea e modalità di voto
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo* e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell’art. 22 comma 5. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci.
Art. 15 – Organo di Amministrazione
1. L’Organo di Amministrazione è l’Organo di governo dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L’Organo di Amministrazione è formato da un minimo di … ad un massimo di … componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati*. L’Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell’Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di __________ esercizi e possono essere rieletti.
Art. 16 - Competenze dell’Organo di Amministrazione
1. L’Organo di Amministrazione ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
f) proporre all’Assemblea dei soci l’ammontare della quota sociale annuale;
g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta;
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
j) deliberare in merito all’esclusione di soci;
k) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l’Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell’Organo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell’Organo stesso e alle Assemblee;
q) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell’Organo stesso;
s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro Organo Sociale.
Art. 17 - Funzionamento dell’Organo di Amministrazione
1. L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall’Organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell’Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L’Organo di Amministrazione può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell’Organo di Amministrazione effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso Organo, nel corso del _____________ devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell’Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.
2. L’Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni* prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni** prima della data prevista per la riunione.
3. l’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione dell’Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell’Organo di Amministrazione.
Art. 18 - Il Presidente
1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall’Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica __________ esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
a) ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
b) dà esecuzione alle delibere dell’Organo di Amministrazione;
c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
e) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione;
f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell’Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art. 19 - Il Segretario (se previsto)
1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall’art. 22 comma 5.
Art. 20 – Organo di Controllo e Revisione Legale
1. L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo stesso. Le riunioni dell’Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell’apposito Registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito Registro.
Art. 21 – Collegio Arbitrale
1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.
2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Art. 22 - Libri sociali
1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’Organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.
Art. 23 - Risorse economiche
1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:
a) quote sociali
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell’art. 56;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Art. 24 - Scritture contabili
1. L’Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.
Art. 25 - Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall’Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all’art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell’Organo di Amministrazione e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall’Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea.
Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili
1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 27 - Assicurazione dei volontari
1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L’associazione, previa delibera dell’Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 28 - Devoluzione del patrimonio
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.
Art. 29 - Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. Il presente statuto entrerà in vigore a fare data dall’iscrizione dell’Ente nel Registro di riferimento
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Cari Associati siamo noi a scegliere in quale direzione andare....
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Attività di interesse generale e diverse
COS'È
Una delle condizioni necessarie per assumere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) è quella di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che possono essere qualificate “di interesse generale” sono elencate dalla normativa di riferimento. L’elenco (aggiornabile) delle 26 tipologie spazia dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente, dall’housing all’agricoltura sociale e al commercio equo.
La corretta individuazione di tali attività e le modalità di svolgimento delle stesse (a titolo gratuito o oneroso) è fondamentale anche al fine di qualificare come commerciale o non commerciale, in primis, la singola attività di interesse generale e, di conseguenza, l’Ets nel suo complesso.
Gli Ets possono esercitare anche attività diverse da quelle generali, a patto che l’atto costitutivo o lo statuto lo consenta e che tali attività risultino essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e siano dunque funzionali a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ets.
Le attività secondarie sono individuate con decreto ministeriale, in base al rapporto tra l’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale.
COME FUNZIONA
Gli Ets possono svolgere le seguenti attività di interesse generale, previste dall’articolo 5 del codice del Terzo settore:
- interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;*
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie; *
- educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; *
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo*;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; *
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario; *
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo; *
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale*, nello specifico un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata solitamente in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata. Il rapporto deve essere finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora; *
- alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; *
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale; *
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate; *
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti *, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi * e i gruppi di acquisto solidale *;
- cura di procedure di adozione internazionale; *
- protezione civile; *
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Tale elenco può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le attività di interesse generale individuate dall’ente devono essere obbligatoriamente indicate nello statuto: al fine di ricondurle in modo immediato a quelle elencate dall’articolo 5 del Codice è possibile riportare per intero il testo delle singole lettere lì riportate.
* fanno riferimento a una specifica normativa.
CHI COINVOLGE
Tutti gli Ets, con le rispettive differenze per imprese sociali e cooperative sociali.
CASI SPECIFICI
Le imprese sociali possono svolgere tutte le attività di interesse generale elencate, con l’aggiunta del microcredito ma ad esclusione della:
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- cura di procedure di adozione internazionale;
- protezione civile.
Nel caso dell’impresa sociale, si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale.
Diversamente, le cooperative sociali, possono svolgere le attività indicate dalla normativa di riferimento, in particolare:
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
OBBLIGHI E DIVIETI
Le attività di interesse generale devono essere indicate nello statuto.
La natura secondaria e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale deve essere documentata dall’organo di amministrazione nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Un’altra attività fondamentale che gli Ets possono realizzare è quella di raccolta fondi. Il legislatore della riforma definisce per la prima volta la “raccolta fondi”, identificandola nel “complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale”. A tal proposito, è possibile effettuare la raccolta fondi anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’ente che non svolga, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale perde la qualifica di Ets.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
Nella normativa previgente la riforma era presente il riferimento al concetto di “attività di utilità sociale”.
Con la riforma è stata introdotta la locuzione “attività di interesse generale”, formula evidentemente più vicina ai bisogni della società civile e che è stata mutuata dalla definizione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.
Inoltre, rispetto alle attività che erano tipiche delle Onlus, la riforma ha indicato anche l’housing sociale, il commercio equo solidale, la radiodiffusione a carattere comunitaria, l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e l’agricoltura sociale.
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