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Le Risorse economiche di una
Associazioni di utilità sociale.
Le risorse economiche interne
Vengono chiamate risorse economiche interne quelle che le associazioni conseguono all’interno della stessa associazione. Fra di esse è possibile annoverare:
- le quote ed i contributi degli associati. Gli associati, infatti, possono concorrere a sostenere l’associazione sia con il versamento delle quote associative sia con eventuali contributi obbligatori decisi dall’assemblea o da altro organo cui sia stata delegata tale facoltà, sia infine, con contributi volontari;
- le rendite di beni. La legge prevede che tali rendite devono essere destinate esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto;
- i proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Le risorse economiche esterne.
Le risorse economiche esterne possono suddividersi in risorse economiche esterne finalizzate e risorse esterne non finalizzate.
a) Tra le risorse esterne finalizzate vengono inclusi:
- i contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- le eredità, le donazioni e i legati che, se fatti a favore di associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica, debbano essere destinati al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto;
- le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
b) Tra le risorse esterne non finalizzate possono ricomprendersi:
- i contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- le erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- le eredità, le donazioni e i legati fatti a favore di associazioni di promozione sociale dotate di personalità giuridica;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Le associazioni di promozione sociale sono tenute a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle seguenti risorse economiche:
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
Possono essere equiparate alle risorse economiche, le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali per sopperire alle esigenze relative a:
- tenuta del registro nazionale cui possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale (7/1);
- attività di segreteria connessa al funzionamento dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo (11/7);
- svolgimento dei compiti dello stesso Osservatorio (12/4).
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http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/assoproso.html
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